RedApp come strumento di marcatura temporale

ll Decreto Semplificazioni 2019 introduce la definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) e degli smart contract; il decreto prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. 

ll 7 febbraio 2019 la Camera ha approvato in via definitiva il testo del Ddl di conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni 2019 (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135): dopo tale approvazione è ufficiale la conversione in legge del provvedimento che contiene importanti misure di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, tra cui quelle relative a blockchain e smart contracts.

Nello specifico Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract) e nello specifico al comma 3 si dice : “La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014″. Si fa dunque un esplicito riferimento al regolamento eIDASLa validazione temporale è uno degli aspetti principali del processo di conservazione digitale a norma Agid. Proprio perché si garantisce che in quel giorno e a quell’ora, è stato “cristallizzato” e quindi reso immodificabile ed integro un certo documento o un certo dato o un insieme di informazioni.

La definizione di blockchain. Ai sensi dell’art. 8-ter, rubricato appunto “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”, per tecnologie basate su registri distribuiti si intendono “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.

La definizione di smart contract. Il successivo comma 2 definisce come “smart contract” un “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.Si prevede, quindi, che  la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso della blockchain produce gli  effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 Reg. (EU) N. 910/2014.

L’applicazione RedApp (Repository Ethereum Data) utilizza smart contract per notarizzare qualsiasi dato e documento in blockchain, in compliance con la normativa GDPR; in particolare RedApp consente di:

  • Tracciare gli attori ed i processi, dai fornitori di materie prime fino al prodotto finale.
  • Notarizzare  contratti e documenti in modo tale da rilevare e prevenire attività fraudolente.
  • Validare i documenti, generando tracciabilità e trasparenza.

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